1. Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di una Parte contraente relativi all'ammissione sul, o alla partenza dal, proprio territorio di un aeromobile impegnato nella navigazione aerea internazionale, o relativi alle operazioni e alla navigazione di tale aeromobile allorche' si trovi sul proprio territorio, si applicheranno all'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente e dovranno essere rispettati da detto aeromobile al momento del suo ingresso sul, o partenza dal, e durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente. 2. Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di una Parte contraente relativi all'ammissione sul, o alla partenza dal, proprio territorio di passeggeri, equipaggio, carico o posta dell'aeromobile, ivi inclusi i regolamenti relativi all'ingresso, sdoganamento, immigrazione, passaporti, dogana e quarantena, verranno rispettati da o per conto di detti passeggeri, equipaggio, carico o posta della compagnia aerea dell'altra Parte contraente all'ingresso sul, o alla partenza dal, e durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;951~art9 · fonte su Normattiva