Art. 4 — Designazione delle imprese di trasporto aereo
(1) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente un'impresa di trasporto aereo per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate. (2) L'altra Parte contraente, al ricevimento della designazione e in conformita' delle disposizioni dei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, concedera' senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione di esercizio. (3) Le autorita' aeronautiche di una delle Parti contraenti possono richiedere che un'impresa designata dall'altra Parte contraente sia di loro gradimento e che sia qualificata a soddisfare le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti che esse applicano normalmente all'attivita' di vettori aerei e all'esercizio di servizi aerei internazionali in conformita' con le disposizioni della Convenzione. (4) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di rifiutare l'autorizzazione operativa di cui al paragrafo (2) di questo articolo o di imporre le condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 3 del presente Accordo da parte di una impresa di trasporto aereo, qualora non ritenga che la proprieta' e il controllo effettivi di tale impresa siano nelle mani della Parte contraente o di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa di trasporto aereo. (5) L'impresa cosi' designata ed autorizzata potra' iniziare ad effettuare i servizi convenuti in qualsiasi momento, purche' per essi siano in vigore tariffe fissate in conformita' delle disposizioni dell'articolo 9 del presente Accordo.
Testo vigente dal 14 ottobre 1982
