(1) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di revocare l'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 3 del presente Accordo da parte dell'impresa di trasporto aereo designata dall'altra Parte contraente o di imporre tutte le condizioni che essa possa ritenere necessarie per l'esercizio di tali diritti: (a) qualora non sia accertato che la proprieta' ed il controllo effettivi di tale impresa siano nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa o di cittadini di tale Parte contraente; o (b) qualora tale impresa non osservi le leggi e i regolamenti della Parte contraente che concede tali diritti; o (c) qualora l'impresa non operi in conformita' delle disposizioni previste dal presente Accordo. Salvo il caso in cui una revoca, sospensione o imposizione immediati delle condizioni indicate nel paragrafo (1) di questo articolo non siano indispensabili per impedire ulteriori infrazioni delle leggi o dei regolamenti, tali diritti saranno esercitati solo dopo una consultazione con l'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 14 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;746~art5 · fonte su Normattiva