Qualsiasi remunerazione dei professori e degli altri membri del personale insegnante, residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato contraente per insegnarvi o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non eccedente i due anni, in una universita' o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica senza fini di lucro, e' tassabile solo nel primo Stato.
Testo vigente dal 30 agosto 1973
