[1]Misure correttive

[2]1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, le Parti dispongono che l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, il ritiro e l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali oppure la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale. Se del caso, l'autorita' giudiziaria competente puo' anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali merci. 2. L'autorita' giudiziaria ordina che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art237 · fonte su Normattiva