Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 47 (All. 1C - Accordo)

d'informazione I Membri possono disporre che l'autorita' giudiziaria abbia la facolta', a meno che cio' non sia sproporzionato rispetto alla gravita' della violazione, di ordinare all'autore della violazione di comunicare al titolare del diritto l'identita' di terzi implicati nella produzione e nella distribuzione dei prodotti o servizi costituenti violazione, nonche' i loro circuiti commerciali.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art47 · fonte su Normattiva