Ratifica ed esecuzione degli atti
Art. 73 (All. 1C - Accordo)
riguardanti la sicurezza Nessuna disposizione del presente Accordo puo' essere interpretata nel senso di:
- a)obbligare u Membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia da esso ritenuta contraria ai suoi essenziali interessi in materia di sicurezza; o
- b)impedire ad un Membro di prendere misure da esso ritenute necessarie per la tutela dei suoi essenziali interessi in materia di sicurezza;
- i)in relazione ai materiali fissili o ai materiali da cui essi sono ricavati;
- ii)in relazione al traffico d'armi, munizioni e materiale bellico e al traffico di altri prodotti e materiali direttamente o indirettamente destinati all'approvvigionamento di una struttura militare;
- iii)in tempo di guerra o in altre circostanze d'emergenza nelle relazioni internazionali; oppure
- c)impedire ad un Membro di prendere misure conformemente ai suoi obblighi ai sensi della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Testo vigente dal 10 gennaio 1995
