Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 73 (All. 1C - Accordo)

riguardanti la sicurezza Nessuna disposizione del presente Accordo puo' essere interpretata nel senso di:

  • a)obbligare u Membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia da esso ritenuta contraria ai suoi essenziali interessi in materia di sicurezza; o
  • b)impedire ad un Membro di prendere misure da esso ritenute necessarie per la tutela dei suoi essenziali interessi in materia di sicurezza;
  • i)in relazione ai materiali fissili o ai materiali da cui essi sono ricavati;
  • ii)in relazione al traffico d'armi, munizioni e materiale bellico e al traffico di altri prodotti e materiali direttamente o indirettamente destinati all'approvvigionamento di una struttura militare;
  • iii)in tempo di guerra o in altre circostanze d'emergenza nelle relazioni internazionali; oppure
  • c)impedire ad un Membro di prendere misure conformemente ai suoi obblighi ai sensi della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art73 · fonte su Normattiva