di esame interinale 1. Dopo aver esaminato le comunicazioni scritte e le argomentazioni orali di contestazione, il panel invia le sezioni descrittive (dei fatti e delle argomentazioni del suo progetto di relazione alle Parti della controversia. Entro un termine stabilito dal panel, le Parti presentano le loro osservazioni in forma scritta. 2. Una volta scaduto il termine stabilito per il ricevimento di osservazioni delle Parti della controversia, il panel invia alle Parti una relazione interinale comprendenti le sezioni descrittive e le contestazioni e conclusioni del panel. Entro un termine stabilito dal panel, una Parte puo' presentare una richiesta scritta al panel affinche' quest'ultimo riesamini specifici aspetti della relazione interinale prima di distribuire la relazione finale ai Membri. A richiesta di una Parte, il panel convoca un'altra riunione con le Parti sulle questioni indicate nelle osservazioni scritte. Se non si riceve alcuna osservazione dalle Parti entro il termine stabilito, la relazione interinale si considera la relazione finale del panel e viene immediatamente distribuita ai Membri. 3. Le constatazioni della relazione finale del panel comprendono un'analisi delle argomentazioni proposte nella fase di esame interinale. La fase di esame interinale si svolge entro il termine stabilito nell'articolo 12, paragrafo 8.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~allegato-2-art15 · fonte su Normattiva