Art. 23 (Allegato 2)
del sistema multilaterale 1. Nel cercare di ottenere riparazione di una violazione di obblighi o di un altro annullamento o pregiudizio dei benefici previsti dagli Accordi contemplati o di un impedimento al conseguimento di un obiettivo degli Accordi contemplati, i Membri utilizzano e rispettano le norme e procedure della presente Intesa. 2. In tali casi, i Membri:
- a)non concludono che si e' verificata una violazione, che sono stati annullati o pregiudicati benefici o che e' stato impedito il conseguimento di un obiettivo degli Accordi contemplati se non facendo ricorso alla procedura di risoluzione delle controversie conformemente alle norme e procedure della presente Intesa, e rendono ogni eventuale conclusione di questo tipo compatibile con le constatazioni contenute nella relazione del panel o dell'Organo d'appello adottata dal DSB o con un lodo arbitrale reso ai sensi della presente Intesa;
- b)seguono procedure di cui all'articolo 21 per stabilire il periodo ragionevole entro il quale il Membro interessato puo' applicare le raccomandazioni e le decisioni; e
- c)seguono le procedure di cui all'articolo 22 per stabilire il livello della sospensione delle concessioni o di altri obblighi e per ottenere l'autorizzazione del DSB conformemente alle suddette procedure prima di sospendere concessioni o altri obblighi derivanti dagli Accordi contemplati in risposta alla mancata applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni entro il suddetto periodo ragionevole da parte del Membro interessato.
Testo vigente dal 10 gennaio 1995
