e riesame dei dazi compensativi e degli impegni 21.1 Un dazio compensativo resta in vigore per il tempo e nella misura necessari a neutralizzare la sovvenzione che e' causa del danno. 21.2 Qualora vi siano motivi per farlo, le autorita' riesaminano la necessita' di tenere in essere il dazio agendo di propria iniziativa ovvero, trascorso un congruo periodo di tempo dall'imposizione del dazio compensativo definitivo, su richiesta di una parte interessata che motivi la necessita' di tale riesame con dati precisi. Le parti interessate hanno inoltre il diritto di richiedere alle autorita' di esaminare se sia necessario tenere in essere il dazio per neutralizzare la sovvenzione, se sussista la probabilita' che il danno continui o si ripeta una volta revocato o modificato il diritto, o entrambe le ipotesi. Qualora, a seguito del riesame a norma del presente paragrafo, le autorita' accertino che il dazio compensativo non e'piu' giustificato, esso sara' soppresso immediatamente. 21.3 In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli eventuali dazi compensativi sono da revocare non oltre cinque anni dalla loro imposizione (o dalla data del piu' recente riesame a norma del paragrafo 2, ove il riesame abbia riguardato sia la sovvenzione che il danno, ovvero a norma del presente paragrafo) salvo accertamento da parte delle autorita', nel corso di una revisione avviata prima di tale data, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata presentata con un congruo anticipo rispetto a tale data dall'industria nazionale o per conto della stessa, che la rimozione del dazio possa portare alla prosecuzione o alla reiterazione della sovvenzione e del danno. 52 Il dazio puo' restare in attesa dell'esito del riesame. 21.4 All'eventuale riesame effettuato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 12 relative agli elementi di prova e alla procedura. Il riesame deve avvenire in tempi rapidi e concludersi di norma entro 12 mesi dalla data del suo inizio. 21.5 Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, agli impegni accettati ai sensi dell'articolo 18.

Testo vigente dal 25 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~art21 · fonte su Normattiva