1. E' costituito con il presente Accordo un Comitato per le misure di salvaguardia, sono l'autorita' del Consiglio per gli scambi di merci, aperto alla partecipazione di qualsiasi Membro che esprima il desiderio di farne parte. Il Comitato avra' le seguenti funzioni:

  • a)controllare l'attuazione generale del presente Accordo e fornire raccomandazioni per migliorarla, provvedendo a trasmettere ogni anno al Consiglio per gli scambi di merci una relazione in merito;
  • b)verificare, su richiesta di un Membro interessato, l'osservanza degli obblighi procedurali previsti dal presente Accordo in relazione ad una misura di salvaguardia, e comunicare quanto riscontrato al Consiglio per gli scambi di merci;
  • c)fornire assistenza ai Membri, su loro richiesta, nel corso di consultazioni ai sensi delle disposizioni del presente Accordo;
  • d)verificare eventuali misure previste dall'articolo 10 e al paragrafo 1 dell'articolo 11, controllare la graduale riduzione fino a soppressione delle stesse e riferirne opportunamente al Consiglio per gli scambi di merci;
  • e)esaminare, su richiesta di del Membro che adotta una misura di salvaguardia, se le proposte di sospendere le concessioni o altri obblighi siano "sostanzialmente equivalenti", e riferirne opportunamente al Consiglio per gli scambi di merci;
  • f)ricevere ed esaminare tutte le notifiche previste nel presente Accordo e darne opportuna comunicazione al Consiglio per gli scambi di merci; e
  • g)svolgere qualsivoglia altra funzione in relazione l presente Accordo che possa essere stabilita dal Consiglio per gli scambi di merci. 2. Per assistere il Comitato nello svolgimento della sua funzione di controllo, il Segretariato provvedera' a redigere ogni anno un rapporto fattuale sul funzionamento del presente Accordo, sulla base di notifiche e di altre informazioni attendibili a sua disposizione.

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