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meno avanzati e paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari 1. I paesi industrializzati Membri prendono le misure previste nel quadro della decisione sulle misure riguardanti i possibili effetti negativi del programma di riforma sui paesi meno avanzati e sui paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari. 2. Il Comitato agricoltura controllera', nel modo adeguato, il seguito dato alla suddetta decisione.

Testo in vigore dal 25 luglio 1995 al 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~art16 · fonte su Normattiva