' 20.1 Le misure provvisorie e i dazi compensativi saranno applicati solo ai prodotti destinati al consumo dopo l'entrata in vigore della decisione presa a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 e dell'articolo 19, paragrafo 1, rispettivamente, restando salve le eccezioni specificate nel presente articolo. 20.2 Qualora sia stata accertata in via definitiva l'esistenza di un danno (e non nel semplice caso di minaccia di danno o di sensibile ritardo nell'impianto di un'industria), oppure, in caso di accertamento definitivo di una minaccia di danno, qualora vi siano importazioni sovvenzionate che, in assenza delle misure provvisorie, avrebbe portato ad accertare l'esistenza di un danno, i dazi compensativi potranno essere riscossi retroattivamente per il periodo nel quale siano state applicate le eventuali misure provvisorie. 20.3 Se il dazio compensativo definitivo e' superiore a quello garantito da deposito in contanti o cauzione, la differenza non sara' riscossa. Se il dazio definitivo e' inferiore a quello garantito da deposito in contanti o cauzione, sara' rimborsata la differenza o tempestivamente restituita la cauzione prestata. 20.4 Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, qualora sia stata accertata la minaccia di un danno o di un sensibile ritardo (senza che il danno si sia ancora verificato), il dazio compensativo definitivo potra' essere applicato solo a partire dalla data di accertamento della minaccia di danno o di sensibile ritardo; l'eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione delle misure provvisorie sara' tempestivamente restituito cosi' come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo. 20.5 L'eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione delle misure provvisorie sara' tempestivamente restituito cosi' come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo, qualora l'accertamento definitivo dia esito negativo. 20.6 In circostanze critiche, qualora le autorita' accertino, in relazione al prodotto sovvenzionato in questione, l'esistenza di un danno difficilmente riparabile causato da importazioni massicce, effettuate in un periodo relativamente breve, di un prodotto che gode di sovvenzioni versate o accordate in contrasto con le disposizioni del GATT 1994 e del presente Accordo, e ove appaia necessario, onde impedire il verificarsi di tale danno, imporre retroattivamente dazi compensativi su tali importazioni, il dazio compensativo definitivo potra' essere imposto sulle importazioni destinate al consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie. ------------------ 50 Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "parti nazionali interessate" comprende consumatori e utilizzatori industriali del prodotto importato oggetto di richiesta. 51 Nel presente Accordo, il termine "riscuotere" e' usato per indicare l'imposizione o la riscossione di un diritto

Testo vigente dal 25 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~art20 · fonte su Normattiva