Articolo XX Elenchi di impegni specifici 1. Ciascun Membro indica in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi della Parte III del presente Accordo. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun Elenco deve specificare:
- a)termini, limitazioni e condizioni dell'accesso al mercato;
- b)condizioni e requisiti per il trattamento nazionale;
- c)obblighi relativi ad impegni aggiuntivi;
- d)se del caso, tempi di attuazione degli impegni, e
- e)data di entrata in vigore di tali impegni. 2. Eventuali misure incompatibili con gli articoli XVI e XVII sono inserite nella colonna relativa all'articolo XVI. In tal caso, la voce sara' considerata una condizione o un requisito anche per l'articolo XVII. 3. Elenchi di impegni specifici sono allegati al presente Accordo e formano parte integrante dello stesso.
Testo vigente dal 10 gennaio 1995
