Articolo XXI Modifica degli Elenchi 1. a) Qualsiasi Membro (in appresso nel presente articolo denominato "Membro che apporta modifiche") ha facolta' di modificare o evocare un impegno contenuto nel suo Elenco, in qualsiasi momento dopo tre anni dalla data di entrata in vigore di tale impegno, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

  • b)Il Membro che apporta modifiche provvede a notificare al Consiglio per gli scambi di servizi la sua intenzione di modificare o revocare un impegno ai sensi del presente articolo, al piu' tardi tre mesi prima della data proposta per la modifica o la revoca. 2. a) Su richiesta di un Membro i cui vantaggi a norma del presente Accordo possano risultare pregiudicati da una modifica o una revoca notificata a norma del paragrafo 1, lettera b), (in appresso nel presente articolo denominato "Membro danneggiato"), il Membro che apporta modifiche pro- cede a consultazioni nell'intento di raggiungere un accordo su un eventuale adeguamento compensativo. Nell'ambito di tali negoziati e dell'accordo, i Membri in questione si sforzano di mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi rispetto a quanto previsto negli Elenchi di impegni specifici prima dei negoziati.
  • b)Gli adeguamenti compensativi sono effettuati sulla base del trattamento della nazione piu' favorita. 3. a) Se il Membro che apporta modifiche e il Membro danneggiato non raggiungono un accordo entro il termine previsto per i negoziati, quest'ultimo puo' sottoporre la questione ad arbitrato. Qualsiasi Membro danneggiato che desideri far valere un suo diritto ad un risarcimento dovra' partecipare all'arbitrato.
  • b)Se nessun Membro danneggiato ha presentato richiesta di arbitrato il membro che apporta modifiche e' libero di attuare la modifica i la revoca proposta. 4. a) Il Membro che apporta modifiche non puo' modificare ne' revocare il suo impegno finche' non provvede agli adeguamenti compensativi conformemente alle conclusioni dell'arbitrato.
  • b)Ove il Membro che apporta modifiche metta in atto la modifica o la revoca senza conformarsi alle conclusioni dell'arbitrato, un membro danneggiato che abbia partecipato alla procedura arbitrale ha facolta' di modificare o revocare dei benefici sostanzialmente equivalenti conformemente a tali conclusioni. In deroga all'articolo II, tale modifica o revoca puo' essere attuata esclusivamente per quanto concerne il membro che apporta modifiche. 5. Il Consiglio per gli scambi di servizi definisce le procedure per la rettifica o la modifica degli Elenchi. Un Membro che proceda alla modifica o alla revoca di impegni a norma del presente articolo provvede a modificare il proprio Elenco conformemente a tali proce- dure.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1b-accordo-artxxi · fonte su Normattiva