Art. xxiv
Articolo XXIV Consiglio per gli scambi di servizi 1. Il Consiglio per gli scambi di servizi espleta le funzioni che gli sono attribuite per facilitare il funzionamento del presente Accordo e perseguirne gli obiettivi. Il Consiglio puo' istituire eventuali organi sussidiari che ritenga opportuni per l'efficace svolgimento delle sue funzioni. 2. Il Consiglio e, salvo decisione contraria dello stesso, i suoi organi sussidiari sono aperti alla partecipazione di rappresentanti di tutti i Membri. 3. Il presidente del Consiglio e' eletto dai Membri.
Testo vigente dal 10 gennaio 1995
