Articolo XXVII Rifiuto di accordare benefici Un Membro ha facolta' di negare i benefici derivanti dal presente Accordo:

  • a)alla fornitura di un servizio, ove esso stabilisca che tale servizio viene fornito dal territorio o nel territorio di un paese non Membro, ovvero di un Membro nei confronti del quale il Membro che oppone il rifiuto non applica l'Accordo OMC;
  • b)nel caso della fornitura di un servizio di trasporto marittimo, ove esso stabilisca che il servizio viene fornito:
  • i)da una nave registrata a norma delle leggi di un paese non Membro o di un Membro nei confronti del quale il Membro che oppone il rifiuto non applica l'Accordo OMC, e
  • ii)da un soggetto che gestisce e/o utilizza in tutto o in parte la nave ma che fa capo ad un paese non Membro o a un Membro nei confronti del quale il Membro che oppone il rifiuto non applica l'Accordo OMC;
  • c)ad un prestatore di servizi che sia una persona giuridica, ove si stabilisca che non si tratta di un prestatore di servizi di un altro Membro, o che si tratta di un fornitore di servizi di un Membro nei confronti del quale il Membro che oppone il rifiuto non applica l'Accordo OMC.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1b-accordo-artxxvii · fonte su Normattiva