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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo Unico. E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1395, recante disposizioni integrative al R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che ha istituito il dazio di confino del 15 per cento sul valore di alcune merci e modificato il regime della tassa di vendita sugli olii minerali, col seguente nuovo titolo: «R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1395, recante disposizioni integrative al R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che ha imposto uno speciale dazio sul valore alla importazione di talune merci e modificato il regime della tassa di vendita sugli olii minerali». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 gennaio 1932 - Anno X

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Mosconi - Bottai.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-01-18;75~art1 · fonte del testo