: Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1,

  • a)viene creata una commissione costituita dai rappresentanti di ognuna delle parti contraenti, denominata "Commissione Mista di Protezione Civile e dei Servizi Anti-incendio";
  • b)e organizzato un coordinamento degli esperti chiamati a fornire la loro opera nell'ambito di detta cooperazione.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;75~convenzione-art2 · fonte su Normattiva