: Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1,
- a)viene creata una commissione costituita dai rappresentanti di ognuna delle parti contraenti, denominata "Commissione Mista di Protezione Civile e dei Servizi Anti-incendio";
- b)e organizzato un coordinamento degli esperti chiamati a fornire la loro opera nell'ambito di detta cooperazione.
Testo vigente dal 4 marzo 1989
