: La Commissione, prevista all'art. 2 che comprende, a parita', per ogni Parte, dei membri designati congiuntamente dai Ministri dell'Interno per il Coordinamento della Protezione Civile della Repubblica Italiana e dal Ministro dell'Interno della Repubblica Tunisina, e composta da:

  • 1)membri permanenti per ogni delegazione: - cinque rappresentanti dei Ministri italiani dell'Interno e per il Coordinamento della Protezione Civile e del Ministro dell'Interno della Repubblica Tunisina, tra cui, il Direttore Generale per la Protezione Civile ed i Servizi Anti-incendio per la Parte Italiana, ed il Direttore della Protezione Civile per la Parte Tunisina. - 2 responsabili competenti in materia di lotta contro l'inquinamento marittimo. - 2 specialisti di soccorso e della lotta contro l'incendio.
  • 2)membri chiamati a partecipare solo per gli affari di loro competenza e per l'esame dei quali si fa appello a varie categorie di esperti del settore pubblico e privato.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-11;75~convenzione-art3 · fonte su Normattiva