1. Al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo viene costituita una Commissione mista formata da rappresentanti dei Governi di ciascuno degli Stati contraenti. 2. La Commissione mista ha in particolare i compiti seguenti:
- a)lo studio di proposte dirette a perfezionare le disposizioni legislative e regolamentari dei due Stati sulle denominazioni di origine, le indicazioni di provenienza e la protezione contro la concorrenza sleale;
- b)lo studio delle misure piu' efficaci a proteggere congiuntamente le denominazioni di origine italiane e spagnole negli altri Stati;
- c)l'esame delle proposte di modifica o di ampliamento delle liste comprese negli Allegati A e B;
- d)lo studio di ogni argomento connesso alla esecuzione del presente Accordo. 3. La Commissione mista si riunisce a richiesta di uno degli Stati contraenti.
Testo vigente dal 4 dicembre 1978
