: La Commissione e presieduta alternativamente dai Ministri dell'Interno o per il Coordinamento della Protezione Civile per la Parte Italiana e dal Ministro dell'Interno per la Repubblica Tunisina o dai loro rispettivi rappresentanti. Essa si riunisce ad intervalli regolari alternativamente in Tunisia ed in Italia. La Commissione puo' anche riunirsi in qualsiasi momento, allorche' sia stato deciso in tal senso a causa di circostanze speciali. Il luogo di riunione sara' deciso di comune accordo.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;75~convenzione-art4 · fonte su Normattiva