[1]in materia di ambiente e biodiversita'

[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo settore promuove la protezione e la conservazione dell'ambiente in una prospettiva di sviluppo sostenibile. In tale contesto, il rapporto tra poverta' e ambiente e l'impatto ambientale delle attivita' economiche sono considerati fattori importanti. La cooperazione dovrebbe inoltre promuovere la ratifica e il sostegno dell'applicazione di accordi ambientali multilaterali e di altri accordi internazionali relativi ad aspetti quali il cambiamento climatico, la biodiversita', la desertificazione e la gestione dei prodotti chimici. 2. La cooperazione si concentrera' in particolare sui seguenti aspetti:

  • a)la prevenzione del degrado ambientale;
  • b)la promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle risorse naturali (comprese la biodiversita', gli ecosistemi di montagna e le risorse genetiche), nel rispetto della strategia regionale in materia di biodiversita' della regione tropicale andina;
  • c)lo scambio di informazioni e di esperienze sulla legislazione in materia ambientale e sui problemi ambientali comuni alle due Parti;
  • d)il potenziamento della gestione ambientale in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
  • e)la promozione dell'educazione all'ambiente, la creazione di capacita' in tal senso, l'aumento della partecipazione dei cittadini e la promozione di programmi comuni di ricerca a livello regionale;
  • f)la protezione e la tutela delle conoscenze e delle prassi tradizionali in materia di utilizzo sostenibile delle risorse della biodiversita'.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art38 · fonte su Normattiva