Art. 14 (Accordo) — Sport e scambi giovanili
Le due Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di visite di giovani ed i contatti diretti fra le rispettive istituzioni ed organizzazioni giovanili. A tale fine, esse si impegnano a definire i relativi programmi in specifici protocolli sottoscritti dalle due Parti. Le due Parti, altresi', si adopereranno a cooperare nel settore dello sport, favorendo lo scambio di delegazioni, allenatori ed esperti tra i rispettivi enti, associazioni e club sportivi. In particolare, le due Parti favoriranno la cooperazione tra i rispettivi Comitati Olimpici Nazionali.
Testo vigente dal 22 dicembre 2005
