Le due Parti contraenti, consapevoli della funzione educativa e sociale delle attivita' sportive, incoraggeranno la collaborazione fra le rispettive istituzioni ed organizzazioni sportive, appoggeranno lo scambio d'informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu' e favoriranno gli scambi giovanili. A tal fine Esse s'impegnano ad approfondire le pertinenti tematiche onde poter pervenire alla sottoscrizione di specifici protocolli in materia.

Testo vigente dal 23 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;11~accordo-art12 · fonte su Normattiva