Art. 17 (Trattato)
Alte Parti Contraenti si impegnano ad assistersi reciprocamente per la tutela e la valorizzazione dei loro patrimoni culturale e artistico e ad incoraggiare la collaborazione tra Istituzioni operanti nella conservazione e nel restauro di monumenti nonche' tra musei ed Istituzioni specializzate operanti nel settore. Esse concordano che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovino nel loro territorio vengano restituite all'altra Parte.
Testo vigente dal 18 marzo 1995
