Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991
Art. 21 (Trattato)
Quanto previsto nel presente Trattato non incide in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti. Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcun Stato terzo.
Testo vigente dal 18 marzo 1995
