Quanto previsto nel presente Trattato non incide in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti. Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcun Stato terzo.

Testo vigente dal 19 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;580~trattato-art21 · fonte su Normattiva