[1]Militare Bilaterale e Comitato Congiunto
[2]Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente Accordo, le Parti Contraenti convengono di costituire una Commissione Militare Bilaterale (da qui in poi denominata la "Commissione"). Ai fini del presente Accordo, la Commissione elaborera' un Piano Annuale di Cooperazione che sara' firmato dai rappresentanti autorizzati dei Ministri della Difesa entro il 1° dicembre dell'anno che precede l'anno cui si riferisce il Piano. Le Parti Contraenti si scambieranno le rispettive proposte per il Piano Annuale entro il 15 ottobre di ogni anno, ad eccezione dell'anno in cui e' firmato l'Accordo. Nel Piano Annuale saranno indicati in dettaglio attivita' e compiti, luogo e data delle riunioni, numero dei partecipanti, metodo di attuazione ed altre questioni pertinenti. Le attivita' di carattere tecnico-militare nel settore operativo e addestrativo saranno promosse e coordinate da esperti degli Stati Maggiori della Difesa per il tramite dei rispettivi Addetti Militari. Se necessario, potranno essere organizzati specifici e periodici colloqui bilaterali a livello di Stato Maggiore Difesa. Le due Delegazioni si riuniranno alternativamente in uno dei due Paesi in date da stabilire di reciproco accordo. Tutte le proposte di attivita' bilaterali dovranno essere notificate da una Parte Contraente all'altra ed il programma definitivo annuale dovra' essere approntato da entrambe le Delegazioni durante le riunioni bilaterali. Per coordinare la cooperazione nel settore dei materiali della Difesa, le Parti Contraenti costituiranno un Comitato Congiunto che sara' composto dai rappresentanti di entrambe le Parti Contraenti. Tale Comitato dovra':
[3]- valutare e promuovere la cooperazione tecnica ed industriale tra le Parti Contraenti; - esaminare gli eventuali problemi derivanti dall'attuazione del presente Accordo e proporre soluzioni in merito; - individuare i settori di possibile cooperazione; - proporre e sostenere la cooperazione tecnica ed industriale tra le aziende industriali di entrambi i Paesi; - presentare alle autorita' competenti delle Parti Contraenti proposte e raccomandazioni atte a realizzare le finalita' del presente Accordo.
[4]A seconda delle esigenze, il Comitato Congiunto si riunira' alternativamente in uno dei due Paesi sulla base di un programma di lavoro stabilito di reciproco accordo. Se del caso, il Comitato Congiunto puo' chiedere la consulenza di esperti che saranno designati di volta in volta.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
