Ciascuna delle Parti Contraenti puo' in qualsiasi momento proporre emendamenti al presente Accordo. Le Parti Contraenti daranno avvio alle consultazioni nell'ambito della Commissione, allo scopo di raggiungere un accordo sugli emendamenti proposti. Gli emendamenti concordati entreranno in vigore ai sensi dell'Articolo 10, Paragrafo I dell'Accordo e costituiranno parte integrante di esso.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;75~accordo-art9 · fonte su Normattiva