[1]E INSEGNANTI

[2]Un professore o un insegnante il quale soggiorni in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto e che e' o era immediatamente prima di tate soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.

Testo vigente dal 23 giugno 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;75~accordo-art20 · fonte su Normattiva