[1]E INSEGNANTI
[2]Un professore o un insegnante il quale soggiorni in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto e che e' o era immediatamente prima di tate soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.
Testo vigente dal 23 giugno 2009
