[1]IN VIGORE

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata o accettata dai Governi firmatari. Gli strumenti di ratifica o di accettazione verranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito dell'ottavo strumento di ratifica o di accettazione.

Testo vigente dal 29 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;752~convenzione-art11 · fonte su Normattiva