Art. 11 (Convenzione)
[1]IN VIGORE
[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata o accettata dai Governi firmatari. Gli strumenti di ratifica o di accettazione verranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito dell'ottavo strumento di ratifica o di accettazione.
Testo vigente dal 29 novembre 1973
