1. Le spese del Segretariato della commissione e tutte le altre spese comuni incorse nell'esecuzione della presente Convenzione saranno a carico delle Parti contraenti conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Sino alla conclusione di uno speciale accordo approvato da tutte le Parti contraenti a tale scopo, l'amministrazione finanziaria delle operazioni eseguite in base alla presente Convenzione sara' regolata in conformita' delle disposizioni relative al bilancio dell'Accordo parziale in campo sociale riguardante le attivita' previste dalla Risoluzione (59) 23 di cui alle premesse della presente Convenzione.

Testo vigente dal 29 novembre 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-10-22;752~convenzione-art10 · fonte su Normattiva