Art. 10 (Convenzione)
1. Le spese del Segretariato della commissione e tutte le altre spese comuni incorse nell'esecuzione della presente Convenzione saranno a carico delle Parti contraenti conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Sino alla conclusione di uno speciale accordo approvato da tutte le Parti contraenti a tale scopo, l'amministrazione finanziaria delle operazioni eseguite in base alla presente Convenzione sara' regolata in conformita' delle disposizioni relative al bilancio dell'Accordo parziale in campo sociale riguardante le attivita' previste dalla Risoluzione (59) 23 di cui alle premesse della presente Convenzione.
Testo vigente dal 29 novembre 1973
