Art. 2 (Convenzione)
[1]INCARICATI DELL'ELABORAZIONE DELLA FARMACOPEA EUROPEA
[2]L'elaborazione della farmacopea europea verra' assicurata: (a) dal comitato per la salute pubblica le cui attivita' vengono svolte nell'ambito del Consiglio d'Europa, in base alla Risoluzione (59) 23 citata nelle premesse alla presente Convenzione, qui appresso indicato "Comitato per la salute pubblica"; (b) da una Commissione europea di farmacopea creata a tale scopo dal comitato per la salute pubblica, qui appresso indicata "la Commissione".
Testo vigente dal 29 novembre 1973
