Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964
Art. 3 (Convenzione)
[1]DEL COMITATO PER LA SALUTE PUBBLICA
[2]Ai fini della presente Convenzione, il comitato per la salute pubblica sara' composto da delegazioni nazionali nominate dalle Parti contraenti.
Testo vigente dal 29 novembre 1973
