Art. 6 (Convenzione)
[1]ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE
[2]Ferme restando le disposizioni dell'articolo 4 della presente Convenzione, le attribuzioni della commissione consisteranno: (a) nel determinare i principi generali applicabili all'elaborazione della farmacopea europea; (b) nel decidere i relativi metodi di analisi; (c) nel fare il necessario per la preparazione delle monografie da includere nella farmacopea europea e per l'accettazione di tali monografie; (d) nel raccomandare la fissazione dei termini entro i quali le proprie decisioni di carattere tecnico relative alla farmacopea europea dovranno essere rese esecutive nei territori delle Parti contraenti.
Testo vigente dal 29 novembre 1973
