[1]DEL COMITATO PER LA SALUTE PUBBLICA

[2]1. Il comitato per la salute pubblica esercitera' un controllo generale sulle attivita' della Commissione che gli sottoporra', a tale scopo, un rapporto su ciascuna delle sessioni che esso terra'. 2. Tutte le decisioni prese dalla commissione, diverse da quelle relative a questioni tecniche o procedurali, dovranno essere oggetto di approvazione da parte del comitato per la salute pubblica. Se il comitato per la salute pubblica non dovesse approvare una decisione, o dovesse approvarla solo parzialmente, la ritrasmettera' alla commissione perche' la esamini nuovamente. 3. Il comitato per la salute pubblica, tenendo conto delle raccomandazioni della commissione di cui allo articolo 6 (d), fissera' i termini entro i quali dovranno essere rese esecutive le decisioni di carattere tecnico relative alla farmacopea europea nei territori delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 29 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;752~convenzione-art4 · fonte su Normattiva