Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione
Art. 4
[1]La Convenzione e' completata dalle disposizioni seguenti:
[2]"(Amnistia). L'estradizione non sara' concessa per un reato estinto per amnistia nello Stato richiesto se tale Stato era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale".
Testo vigente dal 12 novembre 1984
