1. Durante il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la Grecia ridurra' nei confronti dei nuovi Stati membri il divario esistente tra dazi doganali e tasse di effetto equivalente che essa applica nei confronti dei paesi terzi e quelli che applica a norma dell'Accordo di associazione nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria, secondo un ritmo ed un calendario identici a quelli applicati dai nuovi Stati membri per la soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente nei riguardi della Comunita' nella sua composizione originaria. 2. In caso di modifica del calendario o del ritmo previsti per l'eliminazione dei dazi e tasse d'effetto equivalente applicati dai nuovi Stati membri nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria, il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie onde tener conto di tale modifica. 3. Tuttavia, il Consiglio di associazione puo' prendere adeguati provvedimenti affinche' le riduzioni cui la Grecia dovra' procedere nei confronti dei nuovi Stati membri coincidano con le scadenze prescritte dall'Accordo di associazione.

Testo vigente dal 22 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;757~art11 · fonte su Normattiva