[1]TITOLO II MISURE TRANSITORIE

[2]ARTICOLO 9.

[3]1. Le riduzioni dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente, prescritte a norma dell'Accordo di associazione, vengono applicate nei nuovi Stati membri, sin dall'entrata in vigore del presente protocollo, nelle proporzioni e secondo i calendari prescritti. Tuttavia le aliquote risultanti dall'applicazione di dette riduzioni per quanto riguarda gli allegati nn. 2 e 6 del protocollo addizionale non possono essere in alcun caso inferiori a quelle applicate dai nuovi Stati membri nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria. 2. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 1975, per i prodotti di cui all'allegato I possono essere applicati dall'Irlanda nei confronti della Turchia dazi doganali uguali ai dazi applicati nei confronti degli Stati membri diversi dal Regno Unito. 3. Le aliquote a partire dalle quali i nuovi Stati membri applicano le riduzioni nei confronti della Turchia conformemente al paragrafo 1, sono quelle che essi applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi. 4. In deroga ai paragrafi precedenti, se l'applicazione di questi ultimi dovesse determinare movimenti tariffari che si discostano momentaneamente dal ravvicinamento al dazio finale, i nuovi Stati membri possono mantenere i propri dazi fino al momento in cui il livello di questi ultimi sara' raggiunto nell'ambito del ravvicinamento verso il dazio finale, o, se del caso, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena il ravvicinamento in parola raggiunga o superi tale livello.

Testo vigente dal 21 luglio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;491~art9 · fonte su Normattiva