1. Nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1977, i nuovi Stati membri applicano nei confronti della Grecia le riduzioni dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente di cui all'Accordo di associazione, secondo un ritmo ed un calendario identici a quelli che essi applicano per la soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente nei riguardi della Comunita' nella sua composizione originaria. I dazi in base ai quali i nuovi Stati membri procederanno a tali riduzioni nei confronti della Grecia sono quelli effettivamente applicati alla data del 1 gennaio 1972. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicate arrotondando alla quarta cifra decimale, fatta salva l'applicazione che la Comunita' dara' all'articolo 39, paragrafo 5, dell'Atto di adesione, per quanto riguarda i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali irlandese e britannica.

Testo vigente dal 22 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;757~art9 · fonte su Normattiva