1. Nel caso di dazi doganali che comportino un elemento protettivo e un elemento fiscale, l'articolo 9 e' applicabile all'elemento protettivo. 2. L'Irlanda e il Regno Unito sostituiscono i dazi doganali a carattere fiscale, o l'elemento fiscale di essi, con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'Atto di adesione, applicando nei confronti della Grecia lo stesso trattamento che nei confronti degli altri Stati membri.

Testo vigente dal 22 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;757~art10 · fonte su Normattiva