Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivita' territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993
Art. 7 (Accordo quadro)
- 1)Eventuali questioni inerenti all'interpretazione del presente Accordo saranno prese in considerazione per via diplomatica.
- 2)Il presente Accordo potra' essere denunciato per via diplomatica in qualsiasi momento e cessera' di essere in vigore sei mesi dopo la denuncia.
- 3)Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese dalla notifica reciproca della conclusione delle procedure costituzionalmente previste dai rispettivi ordinamenti interni degli Stati Contraenti. Fatto a Vienna, il 27 gennaio 1993 in due esemplari originali, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.
[2]Per la Per la Repubblica Italiana: Repubblica d'Austria:
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 18 marzo 1995
