• 1)Eventuali questioni inerenti all'interpretazione del presente Accordo saranno prese in considerazione per via diplomatica.
  • 2)Il presente Accordo potra' essere denunciato per via diplomatica in qualsiasi momento e cessera' di essere in vigore sei mesi dopo la denuncia.
  • 3)Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese dalla notifica reciproca della conclusione delle procedure costituzionalmente previste dai rispettivi ordinamenti interni degli Stati Contraenti. Fatto a Vienna, il 27 gennaio 1993 in due esemplari originali, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.

[2]Per la Per la Repubblica Italiana: Repubblica d'Austria:

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 18 marzo 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-03-08;76~accordo-quadro-art7 · fonte su Normattiva