• 1)Le disposizioni del presente Accordo non impediranno agli Stati Contraenti di potere far ricorso, di comune intesa, ad altre forme di cooperazione transfrontaliera.
  • 2)Le disposizioni del presente Accordo non potranno essere interpretate come suscettibili di pregiudicare la validita' degli accordi e delle intese di cooperazione gia' esistenti.

Testo vigente dal 18 marzo 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-03-08;76~accordo-quadro-art6 · fonte su Normattiva