[1]- Elementi organizzativi e requisiti -

[2]1. Gli Stati Maggiori di F.A. delle due Parti, concorderanno, preferibilmente di anno in anno, attraverso i rispettivi Addetti Militari, gli elementi organizzativi riferiti alle attivita' da effettuare. In particolare, nel settore operativo/addestrativo, definiranno:

[3]- il tipo di attivita' da effettuare (esercitazioni terrestri, navali, aeree, esercitazioni aeronavali od aeroterrestri, rischieramenti/scambi di Reparti/Unita' a scopo addestrativo, utilizzo di poligoni con munizioni reali e da esercitazione, etc.); - il livello, il numero ed il tipo dei Reparti/Unita' nonche' del personale (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) e dei mezzi interessati alle esercitazioni, agli scambi o ai vari corsi; - i programmi, il periodo di svolgimento e le aree di esercitazione interessate; - le modalita' ed i settori in cui e' possibile che gli oneri, connessi con lo svolgimento delle varie attivita', vengano assunti da una delle due Parti nel rispetto del criterio della reciprocita', nell'intesa che ciascuna delle Parti possa non dar seguito a talune attivita', gia' definite, per motivi di forza maggiore, dandone tempestiva comunicazione alla controparte. In particolare, il personale avviato alla frequenza dei corsi dovra' essere in possesso dei requisiti richiesti ai frequentatori della Nazione ospitante. L'accertamento del possesso di tali requisiti e' responsabilita' della Parte che invia i frequentatori.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;76~annesso-a-art2 · fonte su Normattiva