[1]- Regolamenti di servizio e direttive -

[2]Il personale partecipante alle attivita' di cui ai precedenti ARTICOLI 1 e 2 dovra' attenersi alle norme ed alle direttive dello Stato ospitante applicabili nelle varie circostanze e compatibili con le leggi e le norme del Paese di appartenenza. Dovra', altresi', astenersi da ogni attivita' che esuli da quelle sancite dal presente accordo e da ogni attivita' politica nel Paese ospitante. Non saranno applicati provvedimenti disciplinari che privino della liberta' personale i militari ospiti. In caso di gravi infrazioni disciplinari, tuttavia, previo accordo tra le Parti, l'interessato fara' immediato rientro in Patria a spese del Paese di appartenenza. Durante il soggiorno nel Paese ospitante rimarranno valide le regolamentazioni nazionali sulle uniformi.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;76~annesso-a-art3 · fonte su Normattiva