[1]- Sicurezza -
[2]1. Il personale ammesso all'attivita' di cui ai precedenti ARTICOLI 1 e 2 dovra' sottostare a tutte le norme vigenti nel Paese ospitante in materia di sicurezza. L'accesso ad argomenti classificati sara' regolato dalle norme di sicurezza e di divulgazione di entrambi gli Stati e, per quanto applicabili, saranno seguiti anche gli accordi internazionali validi in materia. 2. Ciascuna delle due Parti si riserva la facolta' - nel rispetto della propria normativa - di tutelare la sicurezza di aree riservate.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
