Art. 4 (Accordo) — Entrata in vigore e durata
[1]Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sara' intervenuto lo scambio degli strumenti di ratifica. Esso avra' durata illimitata e potra' essere denunciato da una parte contraente. La denuncia avra' effetti a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui la notifica della denuncia sara' stata effettuata. Fatto a San Marino il 28 aprile 1983, in due esemplari in lingua italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
[2]Per il Governo Per il Governo della Repubblica di San Marino della Repubblica italiana Giordano Bruno Reffi Paolo Giorgieri
[3]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Testo vigente dal 12 novembre 1984
