[1]Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sara' intervenuto lo scambio degli strumenti di ratifica. Esso avra' durata illimitata e potra' essere denunciato da una parte contraente. La denuncia avra' effetti a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui la notifica della denuncia sara' stata effettuata. Fatto a San Marino il 28 aprile 1983, in due esemplari in lingua italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[2]Per il Governo Per il Governo della Repubblica di San Marino della Repubblica italiana Giordano Bruno Reffi Paolo Giorgieri

[3]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 12 novembre 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-10-18;760~accordo-art4 · fonte su Normattiva