[1]TESTO UFFICIALE IN ITALIANO (stabilito in virtu' dell'articolo 12, paragrafo 2)

[2]CONVENZIONE relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite

[3]Gli Stati contraenti, Constatando che l'utilizzazione di satelliti per la distribuzione di segnali portatori di programmi sta aumentando rapidamente sia per l'importanza che per quanto concerne l'estensione delle zone geografiche servite; Preoccupati perche' non esiste un sistema, su scala mondiale, che permetta di ostacolare la distribuzione di segnali portatori di programmi trasmessi via satellite da parte di distributori ai quali non sono destinati e perche' la mancanza di un tale sistema rischia di ostacolare l'uso delle comunicazioni via satellite; Riconoscendo a questo riguardo l'importanza degli interessi degli autori, degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione; Convinti che deve essere fissato un sistema internazionale, che comporti delle, misure atte ad ostacolare la distribuzione di segnali portatori di programmi trasmessi via satellite da parte di distributori ai quali essi non sono destinati; Coscienti della necessita' di non pregiudicare in alcun modo le convenzioni internazionali gia' in vigore, ivi compresa la Convenzione internazionale delle Telecomunicazioni ed il Regolamento delle radiocomunicazioni allegato a detta Convenzione, ed in particolare di non ostacolare in alcun modo una piu' ampia accettazione della Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 che concede una protezione agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi e agli organismi di radiodiffusione, Hanno convenuto quanto segue:

[5]Ai fini della presente Convenzione:

  • i)per "segnale" si intende qualunque vettore prodotto elettronicamente ed atto a trasmettere dei programmi;
  • ii)per "programma" si intende qualunque insieme di immagini, di suoni o di immagini e suoni, registrato o non, incorporato in segnali destinati ad essere distribuiti;
  • iii)per "satellite" si intende qualunque dispositivo situato nello spazio extra-terrestre e atto a trasmettere dei segnali;
  • iv)per "segnale emesso" si intende qualunque segnale portatore di programmi che si dirige verso un satellite o che passa attraverso un satellite;
  • v)per "segnale derivato", si intende qualunque segnale ottenuto modificando le caratteristiche tecniche del segnale emesso, sia che vi siano stati o meno uno o piu' fissaggi intermediari;
  • vi)per "organismo di origine" si intende la persona fisica o giuridica che decide di quale programma i segnali emessi saranno portatori;
  • vii)per "distributore", si intende la persona fisica o giuridica che decide della trasmissione dei segnali derivati al pubblico in generale o a qualunque parte di quest'ultimo;
  • viii)per "distribuzione", si intende qualunque operazione con la quale un distributore trasmette dei segnali derivati al pubblico in generale o a qualunque parte di quest'ultimo.

Testo vigente dal 24 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;762~convenzione-art1 · fonte su Normattiva