Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti, firmata a Bruxelles il 21 maggio 1974
Art. 8 (Convenzione)
- 1)Fatta eccezione per le disposizioni dei paragrafi 2) e 3), non e' ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.
- 2)Ciascun Stato contraente, la cui legislazione nazionale, in vigore alla data del 21 maggio 1974 lo preveda, puo', mediante notifica scritta depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che per la sua applicazione la condizione prevista all'articolo 2, paragrafo 1), ("nel caso in cui l'organismo di origine appartenga ad un altro Stato contraente") verra' considerata, come sostituita dalla seguente condizione: "nel caso in cui i segnali emessi provengano dal territorio di un altro Stato contraente".
- 3)a) Ciascuno Stato contraente che, alla data del 21 maggio 1974, limiti o escluda la protezione nei confronti della distribuzione dei segnali portatori di programmi mediante fili, cavi o altre vie analoghe di comunicazione, distribuzione che e' limitata ad un pubblico di abbonati, puo', mediante notifica scritta depositata presso il Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che, nella misura in cui e fin tanto che la sua legislazione nazionale limita o esclude la protezione, non applichera' la presente Convenzione alle distribuzioni effettuate in tal modo.
- b)Ciascuno Stato, che ha depositato una notifica in applicazione del sottoparagrafo a), notifichera' per iscritto al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, entro sei mesi dalla loro entrata in vigore, tutte le modifiche apportate alla sua legislazione nazionale ed in virtu' delle quali la riserva fatta ai sensi di detto sottoparagrafo diventa inapplicabile oppure e' limitata nella sua portata.
Testo vigente dal 24 ottobre 1977
